Bonus energetici alle imprese (art. 2 e 11) |
Confermati anche per il primo trimestre 2023 e potenziati di cinque punti percentuali i crediti dâimposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per lâacquisto di energia elettrica e gas naturale. Spettano nella misura del 45% alle energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore, mentre è del 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, come bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Gli importi saranno utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o cedibili, per intero, ad altri soggetti, con possibilitĂ di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti âqualificatiâ, i quali dovranno fruirne entro la medesima scadenza.
Esteso al primo trimestre 2023 anche il credito dâimposta del 20% per le imprese esercenti attivitĂ Â agricola e della pesca e quelle esercenti lâattivitĂ Â agromeccanica (codice Ateco 1.61). Il bonus va calcolato sulla spesa sostenuta per lâacquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nellâesercizio di quelle attivitĂ nonchĂŠ per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti allâallevamento degli animali; è fruibile in compensazione entro il 30 giugno 2023 oppure può essere venduto, per intero, ad altri soggetti, con possibilitĂ di due ulteriori cessioni a favore di soggetti âqualificatiâ, che potranno fruirne entro lo stesso termine del 30 giugno. |
Contrasto al caro bollette (artt. 3-5, 7-8) |
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale:
â saranno annullati, per il primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW, nonchĂŠ sulle utenze con potenza superiore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico
â rimarranno inalterati, nel primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre 2022
â saranno assoggettate allâaliquota Iva del 5% le somministrazioni di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (se la contabilizzazione avviene sulla base di consumi stimati, lâaliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi)
â per il 2023, è innalzata a 15mila euro la soglia dellâIsee familiare per accedere ai bonus sociali, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale. Per contenere la variazione della spesa dei clienti agevolati rispetto al periodo precedente, i bonus per il primo trimestre 2023 saranno rideterminati con delibera dellâArera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro
â istituito un fondo di 650 milioni di euro per lâanno 2023, destinato a contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2023, dovrĂ individuare le misure specifiche
â istituito un fondo di 400 milioni di euro per il 2023, destinato allâerogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese per energia e gas. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvederĂ alla ripartizione delle risorse. |
Regime forfetario (art. 12) |
Ampliato, dal 2023, il perimetro di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni, grazie allâinnalzamento, da 65mila a 85mila euro, del limite di ricavi e compensi per lâaccesso e la permanenza. Per evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una clausola antielusione, in virtĂš della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta lâIva a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dallâanno successivo. |
Flat tax incrementale (art. 13) |
Sempre per le persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni, diverse però da quelle che applicano il regime forfetario, è introdotta la possibilitĂ , per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una âtassa piattaâ meno onerosa dellâIrpef ordinaria (e delle relative addizionali regionale e comunale), ossia a unâimposta sostitutiva del 15%. Tale meccanismo di favore riguarda, per un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo conseguito nellâanno e quello piĂš alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022), ridotta di un importo pari al 5% di questâultimo ammontare, che resta assoggettato regolarmente allâIrpef e relative addizionali. La misura non incide sugli acconti dovuti per lâanno 2024, nel senso che questi dovranno essere determinati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il regime sostitutivo. |
Detassazione delle mance (art. 14) |
Meno Irpef sulle mance ai lavoratori di strutture ricettive, bar, ristoranti, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da questâultimo riversate ai dipendenti. Tali somme, considerate redditi da lavoro dipendente, potranno essere tassate dal sostituto dâimposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con unâimposta fissa del 5% in luogo dellâIrpef ordinaria. Inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e non rientrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono previsti due âpalettiâ: le mance sono assoggettabili al regime agevolato nel limite del 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro nellâanno; la misura, riservata al settore privato, è applicabile a chi, nellâanno precedente, ha avuto redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50mila euro. |
Detassazione dei premi di produttivitĂ (art. 15) |
Dimezzato, per il 2023, il prelievo fiscale sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttivitĂ , redditivitĂ , qualitĂ , efficienza e innovazione nonchĂŠ sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dellâimpresa. Per queste voci, fino allâimporto complessivo di 3mila euro lordi, la legge di stabilitĂ 2016 aveva previsto, nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore nellâanno precedente a 80mila euro e salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, lâapplicazione di unâimposta sostitutiva dellâIrpef e relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, ora ridotta al 5%. |
Plastic tax e sugar tax (art. 16) |
Ancora un rinvio di un anno, al 1° gennaio 2024, per lâapplicazione delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 (e mai rese operative) con lâobiettivo di limitare il consumo delle bevande edulcorate (sugar tax) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax). |
 Iva sui prodotti per lâinfanzia e per lâigiene femminile (art. 17) |
Ulteriormente ridotta al 5% lâIva sui prodotti per la protezione dellâigiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, che la scorsa legge di bilancio aveva giĂ abbassato dal 22 al 10% (quelli compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono tassati al 5% giĂ dal 1° gennaio 2020).
La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dellâinfanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia; pannolini; seggiolini da installare negli autoveicoli. |
Agevolazioni prima casa per under 36 (art. 18) |
Sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le misure dettate dal âdecreto Sostegni bisâ per favorire lâacquisto dellâabitazione da parte di chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro. Sussistendo i requisiti e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni âprima casaâ, gli atti di compravendita e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietĂ , dellâusufrutto, dellâuso e dellâabitazione stipulati dagli under 36 sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (se lâoperazione è soggetta a Iva, spetta anche un credito dâimposta di ammontare pari allâimposta pagata). Inoltre, è azzerata pure lâimposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per lâacquisto, la costruzione e la ristrutturazione della âprima casaâ. |
Prestazioni pensionistiche svizzere (art. 19) |
Sancita la tassazione sostitutiva agevolata, con aliquota del 5%, per le somme corrisposte da parte dellâassicurazione invaliditĂ , vecchiaia e superstiti svizzera (Avs) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e lâinvaliditĂ svizzera (Lpp), anche quando sono percepite da soggetti residenti senza lâintervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani (le norme vigenti, invece, riconoscono il trattamento fiscale di favore solo in caso di canalizzazione della riscossione in Italia). La regola decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 153/2015 (30 settembre 2015), ma le somme giĂ versate non sono rimborsabili. |
Redditi dominicali e agrari (art. 20) |
Ancora un anno di esclusione dallâIrpef e dalle relative addizionali regionale e comunale per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni dichiarati dagli agricoltori, piĂš precisamente dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: la non concorrenza alla formazione della base imponibile, inizialmente introdotta per il triennio 2017-2019 e giĂ prorogata fino al 2022, varrĂ anche per il 2023. Possono beneficiarne le sole persone fisiche, incluse le societĂ semplici che attribuiscono redditi fondiari ai soci coltivatori diretti o Iap, non anche i soci di Snc o Sas agricole in quanto, pure quando è stata esercitata lâopzione per la tassazione su base catastale, il reddito loro attribuito conserva la natura di reddito dâimpresa, mentre la norma agevolativa è rivolta ai redditi dominicali e agrari. |
Esenzione Imu (art. 21) |
Niente Imu sugli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia allâautoritĂ giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici. A tal fine, la circostanza deve essere comunicata al Comune competente nei termini e con le modalitĂ che saranno stabiliti da un decreto Mef entro sessanta giorni dallâentrata in vigore della legge di bilancio. Stesso adempimento nel momento in cui viene meno il diritto allâesenzione. |
Costi black list (art. 22) |
Abrogata dalla legge di stabilitĂ 2016, è ripristinata la limitazione alla deducibilitĂ delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori (la lista Ue, dopo lâultimo aggiornamento del 4 ottobre, comprende Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu). I âcosti black listâ sono nuovamente ammessi in deduzione entro il loro valore normale (articolo 9, Tuir), a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; in tale circostanza, i costi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena lâapplicazione di una sanzione pari al 10% degli importi non evidenziati, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. Il Fisco, prima di emettere avviso di accertamento, dovrĂ inviare allâinteressato una comunicazione per concedergli la possibilitĂ di fornire, nei successivi 90 giorni, le prove degli elementi necessari per la deduzione. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione della norma ora introdotta, con conseguente legittima deduzione integrale dei costi black list, si può presentare istanza di interpello allâAgenzia delle entrate. La norma limitativa non riguarda le operazioni alle quali è applicabile la disciplina Cfc, ossia delle imprese estere controllate (articolo 167, Tuir). |
Utili da partecipate estere (art. 23) |
Introdotta la possibilitĂ di affrancare, cioè di escludere dalla formazione del reddito del soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Lâopzione, esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nellâambito dellâattivitĂ dâimpresa, comporta lâassoggettamento di quei valori a unâimposta sostitutiva del 9% per i contribuenti Ires ovvero del 30% per i contribuenti Irpef, da versare in unica soluzione, senza possibilitĂ di avvalersi della compensazione, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo in corso al 31 dicembre 2022 (di norma, il 30 giugno 2023). Le aliquote sono ridotte di tre punti percentuali per gli utili percepiti dal controllante residente o localizzato in Italia entro la scadenza per il saldo delle imposte dovute per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Lâopzione dovrĂ essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023) e potrĂ essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. Per le disposizioni di attuazione, è prevista lâemanazione di un decreto Mef, entro 90 giorni dallâentrata in vigore della legge di bilancio. |
Plusvalenze realizzate da non residenti (art. 24) |
Nuova fattispecie reddituale per i contribuenti non residenti: si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societĂ ed enti fiscalmente residenti allâestero, il cui valore deriva, per piĂš della metĂ , in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. |
Beni ai soci, trasformazione in societĂ semplice, estromissione dallâimpresa individuale (art. 25) |
Riproposte le norme che consentono, in maniera agevolata, la fuoriuscita di determinati beni dalla societĂ , la trasformazione in societĂ semplici delle societĂ commerciali che gestiscono quegli stessi beni, lâestromissione di immobili strumentali dal patrimonio dellâimpresa individuale.
Per quanto riguarda lâassegnazione agevolata, la disciplina si rivolge alle societĂ commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2023, attribuiscono o cedono ai soci beni immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nellâattivitĂ propria dellâimpresa (si tratta dei veicoli aziendali diversi da quelli utilizzati, ad esempio, da scuole guida, imprese di autonoleggio, ovvero di natanti e aeromobili, anchâessi privi del requisito della strumentalitĂ ). Lâoperazione è possibile a condizione che tutti i soci al 30 settembre 2022 risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, ovvero che vi vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento con data certa comunque anteriore al 1° ottobre 2022. Sulle plusvalenze dei beni assegnati (differenza tra il valore normale ovvero, su richiesta della societĂ , il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto) si applica unâimposta sostitutiva dellâ8%, elevata al 10,5% per le societĂ considerate non operative in almeno due dei tre periodi dâimposta precedenti lâassegnazione; la sostitutiva è, invece, del 13% sulle riserve in sospensione dâimposta annullate per effetto dellâassegnazione. Lâimposta va versata in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Sostanzialmente identiche le regole per le societĂ commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri) e che, entro il 30 settembre 2023, provvedono alla trasformazione in societĂ semplici, fuoriuscendo in tal modo dal regime del reddito dâimpresa.
Via libera, infine, allâestromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dellâimpresa individuale a fronte del pagamento di unâimposta sostitutiva dellâ8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto (anche in questo caso, per determinare la plusvalenza, si può assumere il valore catastale in luogo di quello normale). Lâoperazione riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2022 e va effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2023, esplicando effetti sin dal 1° gennaio 2023 (in pratica, lâimmobile, per tutto lâanno, si considera nella sfera personale dellâimprenditore). Lâimposta sostitutiva deve essere versata, per il 60%, entro il 30 novembre 2023 e, per il restante 40%, entro il 30 giugno 2024. |
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 26) |
Ennesima opportunitĂ per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni, edificabili e agricoli, e di partecipazioni (titoli, quote o diritti), con contestuale ampliamento del perimetro oggettivo di applicazione: alla procedura agevolativa, che consente al momento della cessione di calcolare lâeventuale plusvalenza tenendo conto del valore affrancato e non dellâoriginario costo o valore di acquisto, sono ora ammesse anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ossia quelle quotate. Possono beneficiarne le persone fisiche, le societĂ semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in riferimento ai beni posseduti, al di fuori dellâesercizio di imprese, arti o professioni, alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, entro il 30 giugno 2023, occorre far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.) e pagare, su quel valore, unâimposta sostitutiva del 14%; il versamento può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, maggiorando la seconda e la terza di interessi nella misura del 3% annuo. Per le partecipazioni quotate, lâimposta va pagata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022, cioè âin base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nellâultimo meseâ (articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir). |
Affrancamento quote Oicr e polizze vita (art. 27) |
Introdotta la possibilitĂ di affrancare le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024), pagando in anticipo unâimposta sostitutiva del 14%, invece che lâordinario 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione ovvero, per le polizze, sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Per le quote Oicr, la scelta va comunicata entro il 30 giugno 2023 allâintermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto; questi, ricevuta la provvista dal contribuente, dovrĂ versare lâimposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023. Stessa scadenza per le polizze vita: vi provvederĂ , su richiesta del contraente e dietro fornitura della necessaria provvista, lâimpresa di assicurazione. I contratti in relazione ai quali si opta per lâaffrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025. |
Contributo di solidarietĂ per il caro energia (art. 28) |
Modificate, per il 2023, le regole del contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese dellâenergia, introdotto per fronteggiare lâemergenza dei costi. Il prelievo è pari al 50% del reddito Ires 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei precedenti quattro periodi dâimposta (dal 2018 al 2021), entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dellâesercizio 2021. Al pagamento sono tenute le imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi (sono esclusi coloro che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonchĂŠ le piccole e microimprese esercenti attivitĂ di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice Ateco 473000). Il versamento dovrĂ essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dellâesercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (quindi, per i contribuenti âsolariâ, entro il 30 giugno 2023) ovvero, per chi approva il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dellâesercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con lâanno solare potranno provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2023. Il contributo non è deducibile nĂŠ dalle imposte sui redditi nĂŠ dallâIrap. |
Tabacchi e prodotti da fumo (art. 29) |
Fissato un nuovo calendario di aumenti, dal 2023 al 2025, per le accise sui tabacchi lavorati, con conseguente incremento, dal prossimo anno, del prezzo delle sigarette âtradizionaliâ. Inoltre, viene graduato lâaumento dellâaccisa giĂ previsto per lâanno 2023 e successivi per i tabacchi da inalazione senza combustione e ridotta lâimposta di consumo che grava sulle sigarette elettroniche. |
Concessioni giochi (art. 30) |
Nelle more della riorganizzazione del settore, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, âa titolo onerosoâ, le concessioni per la raccolta online dei giochi pubblici in scadenza a fine 2022. Il corrispettivo una tantum per mantenere la concessione, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, andrĂ versato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 15 gennaio 2023 e il 1° giugno 2023. |
Cripto-attivitĂ (artt. 31-35) |
Dettato un pacchetto di norme ad hoc per disciplinare la materia delle cripto-attivitĂ , fino a oggi oggetto solo di alcuni chiarimenti dellâamministrazione finanziaria sotto forma di risposta a interpello. Le disposizioni contenute nella legge di bilancio definiscono, tra lâaltro, le regole per tassare le operazioni connesse a tale particolare tipologia di investimento, per rideterminarne il valore, per regolarizzare le precedenti omissioni. Questi, in estrema sintesi, gli aspetti salienti:
â le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attivitĂ sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto, però, se nel periodo dâimposta raggiungono complessivamente almeno i 2mila euro
â la detenzione di cripto-attivitĂ , a prescindere dal loro ammontare, comporta gli obblighi di monitoraggio attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi
â i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attivitĂ alla data di chiusura del periodo dâimposta non concorrono alla formazione del reddito dâimpresa, a prescindere dallâimputazione al conto economico
â per le cripto-attivitĂ possedute al 1° gennaio 2023 è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data unâimposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo
â è possibile regolarizzare lâomessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attivitĂ detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello predisposto dallâAgenzia delle entrate. Per lâemersione andranno versati, nel primo caso, una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attivitĂ non dichiarate e, nel secondo caso, unâimposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attivitĂ detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, piĂš un ulteriore 0,5% per ciascun anno, a titolo di sanzioni e interessi
â sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attivitĂ si applica lâimposta di bollo nella misura del 2 per mille annui del loro valore, anche nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Per quelle detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, invece dellâimposta di bollo, si applica unâimposta sul valore nella stessa misura del 2 per mille, da versare secondo le modalitĂ e i termini delle imposte sui redditi; lâimposta si applica a tutti i residenti in Italia, non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio. |
AttivitĂ âapri e chiudiâ (art. 36) |
Stretta nei confronti delle ditte âapri e chiudiâ, quelle cioè che, esercitata lâattivitĂ per poco tempo, non versano imposte e contributi, scomparendo prima che il Fisco riesca a intercettarle. Per contrastare tali pratiche evasive, in aggiunta alle norme di contrasto giĂ vigenti, si prevede che lâAgenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invita il contribuente a esibire idonea documentazione (fondamentalmente, le scritture contabili, quando prescritte) per dimostrare lâeffettivo esercizio dellâattivitĂ e lâassenza dei profili di rischio individuati: in caso di mancata risposta allâinvito o se i riscontri danno esito negativo, lâufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Per riaprirla, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo oppure come rappresentante legale di societĂ , associazione o ente costituito dopo il provvedimento di chiusura, lâinteressato dovrĂ presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale e per un importo non inferiore a 50mila euro ovvero, se superiore, per lâimporto ancora dovuto in dipendenza delle violazioni fiscali commesse prima della chiusura dâufficio. Per il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione, scatta anche lâirrogazione contestuale di una sanzione di 3mila euro, della quale risponde in solido, nei casi di dolo, colpa grave o concorso, lâintermediario che per suo conto ha trasmesso la dichiarazione di inizio attivitĂ . LâAgenzia delle entrate dovrĂ definire modalitĂ e termini di attuazione della norma. |
Vendite tramite piattaforme digitali (art. 37) |
NovitĂ per il commercio elettronico ovvero per le vendite online tramite lâuso di unâinterfaccia, tipo mercato virtuale, piattaforma, portale o altro mezzo analogo. I soggetti passivi Iva che favoriscono tali transazioni (gestori di marketplace) dovranno trasmettere allâAgenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva. Un decreto Mef dovrĂ individuare i beni cui si applica la disposizione. |
Tregua fiscale: avvisi bonari (art. 38) |
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e richieste tramite comunicazioni, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o che sono recapitate successivamente a tale data: a tal fine, è richiesto il versamento, frazionabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni ridotte al 3%. Allo stesso modo sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: va versato il debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive, con sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione. |
Tregua fiscale: irregolaritĂ formali (art. 39) |
Sono regolarizzabili, se non giĂ contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, gli errori, le infrazioni e lâinosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dellâIva e dellâIrap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022. A tal fine, occorre versare, per ciascun periodo dâimposta interessato da violazioni, la somma di 200 euro, suddivisa in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Per perfezionare la procedura, vanno anche rimosse le irregolaritĂ o le omissioni commesse. La definizione non è attivabile per far emergere attivitĂ finanziarie o patrimoniali costituite o detenute allâestero nĂŠ per regolarizzare atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia di voluntary disclosure. |
Tregua fiscale: ravvedimento speciale (art. 40) |
Introdotta una sorta di ravvedimento speciale per sanare, relativamente ai tributi amministrati dallâAgenzia delle entrate, le violazioni, non definibili con una delle due precedenti modalitĂ (articoli 38 e 39), riguardanti le dichiarazioni fino allâanno 2021 (è comunque esclusa la possibilitĂ di far emergere attivitĂ finanziarie e patrimoniali detenute allâestero). Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, oltre a rimuovere le irregolaritĂ od omissioni, occorre pagare lâimposta, gli interessi e un diciottesimo della sanzione minima; le somme dovute possono essere frazionate in otto rate trimestrali di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo 2023 e le altre maggiorate degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive entro il termine di quella seguente fa perdere il beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sullâimposta residua e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. La procedura non è consentita se, alla data del versamento (totale o prima rata), le violazioni sono giĂ state contestate dal Fisco. |
Tregua fiscale: procedimenti di accertamento (art. 41) |
Sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e pagamento dilazionato fino a cinque anni, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima: sono le condizioni riconosciute a chi decide di avvalersi della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento. Vi rientrano: gli accertamenti con adesione relativi a Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e quelli notificati dopo, entro il 31 marzo 2023, nonchĂŠ relativi agli inviti al contraddittorio; lâacquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della norma e a quelli notificati dallâAgenzia delle entrate successivamente, comunque fino al 31 marzo 2023. Non sono definibili gli atti emessi nellâambito della procedura di voluntary disclosure. |
Tregua fiscale: controversie tributarie (art. 42-44) |
Riproposta la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte lâAgenzia delle entrate, qualunque sia lo stato e grado del giudizio, in particolare quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte prima dellâentrata in vigore della legge di bilancio e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Il costo per chiudere la controversia, commisurato al valore della stessa, varia a seconda del grado e dellâesito del giudizio: per i ricorsi pendenti in primo grado, 90%; in caso di soccombenza dellâAgenzia delle entrate nellâultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della norma, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, con Fisco soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, 5%. Gli importi dovuti vanno pagati entro il 30 giugno 2023; se superano mille euro, si può dilazionare in un massimo di 20 rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali. Stesso termine (30 giugno 2023) per la presentazione dellâistanza di definizione.
In alternativa, le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado possono essere definite con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, beneficiando di sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dellâaccordo, vanno versate le somme dovute ovvero, in caso di dilazione (fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali), la prima rata. In caso di omesso pagamento delle somme dovute o di una delle rate, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e sono iscritte a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchĂŠ la sanzione ordinaria del 30%, aumentata della metĂ .
Invece, lâalternativa per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione è, sempre entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso principale o incidentale per intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese in giudizio. Questa si perfeziona con la sottoscrizione dellâaccordo e il pagamento integrale, nei successivi venti giorni, delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie dellâUe, lâIva allâimportazione, le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato. |
Tregua fiscale: omessi pagamenti da istituti deflattivi (art. 45) |
Unâaltra possibile regolarizzazione riguarda gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonchĂŠ delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o lâatto di intimazione. La procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in unâunica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, lâufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchĂŠ la sanzione ordinaria del 30%, applicata sullâimposta residua. |
Tregua fiscale: stralcio ruoli fino a mille euro (art. 46) |
Previsto lâannullamento, al 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della disposizione, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (non rilevano, pertanto, interessi di mora, aggio e spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, inclusi quelli derivanti dalla ârottamazione terâ e dal âsaldo e stralcioâ. Dallâentrata in vigore della legge di bilancio (quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2023), la riscossione delle somme rientranti nellâambito di applicazione della norma resta sospesa fino alla data del loro annullamento. Non beneficiano della cancellazione automatica i carichi riguardanti le risorse proprie dellâUe, lâIva allâimportazione, il recupero degli aiuti di Stato, le pronunce di condanna della Corte dei conti, i provvedimenti e le sentenze penali di condanna. |
Tregua fiscale: rottamazione ruoli (art. 47) |
Definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in unâunica soluzione o in un massimo di 18 rate, delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per procedure esecutive e notifica della cartella; non vanno corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive per i debiti previdenziali (âsanzioni civiliâ), lâaggio. Se si sceglie di pagare a rate, la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto per la definizione, vanno versate rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti, tutte di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; andranno aggiunti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Chi è interessato alla definizione dovrĂ presentare, entro il 30 aprile 2023 (termine, che cadendo di domenica, slitta al 2 maggio, considerata anche la festivitĂ del 1° maggio), apposita dichiarazione (con indicazione del numero di rate nel quale intende suddividere il pagamento) seguendo le modalitĂ che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma, saranno rese note dallâagente della riscossione. Questi, entro il 30 giugno, comunicherĂ a chi ha presentato la dichiarazione lâimporto delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonchĂŠ la scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dellâunica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dellâimporto complessivamente dovuto. Per le violazioni del codice della strada, i benefici riguardano solo gli interessi e lâaggio. Ă possibile fruire della definizione agevolata anche per i debiti risalenti a precedenti rottamazioni o alla procedura del âsaldo e stralcioâ prevista dalla legge di bilancio 2019, in relazione alle quali è intervenuta decadenza. Non sono definibili i carichi riguardanti: le risorse proprie Ue e lâIva allâimportazione; il recupero di aiuti di Stato; i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. |
Stabile organizzazione (art. 49) |
Modificata la nozione di stabile organizzazione (articolo 162, Tuir) allo scopo di rendere certa, in presenza di determinate condizioni, la non configurabilitĂ di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento quando, nel nostro Paese, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti (âasset managerâ), tramite soggetti che svolgono attivitĂ di âinvestment managingâ. |
 Tassazione sulle assicurazioni (art. 51) |
Incrementata la tassazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, ossia lâanticipazione, effettuata dalle imprese assicurative, del prelievo sui rendimenti delle polizze, che, a fine contratto, ricade sugli assicurati. A decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, vale a dire dal 2023 per i contribuenti con esercizio coincidente con lâanno solare, andrĂ applicata lâaliquota dello 0,50%, non piĂš dello 0,45%. |
Riduzione cuneo fiscale (art. 52) |
In favore dei lavoratori dipendenti con redditi bassi, è confermato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, lâesonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per lâinvaliditĂ , la vecchiaia e i superstiti a loro carico, giĂ in vigore dallo scorso mese di luglio. Lâagevolazione è incrementata di un ulteriore punto percentuale, arrivando pertanto complessivamente al 3%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilitĂ , non eccede lâimporto mensile di 1.538 euro, pari a 20mila euro annui. |
Assegno unico universale (art. 65) |
Apportate alcune modifiche migliorative alla disciplina dellâassegno unico e universale per i figli a carico: dal 1° gennaio 2023, gli importi vigenti sono incrementati del 50% per ciascun figlio di etĂ inferiore a un anno nonchĂŠ per ciascun figlio di etĂ compresa tra uno e tre anni appartenente a nuclei con tre o piĂš figli e con Isee non superiore a 40mila euro; sono messe a regime le disposizioni particolari per i figli con disabilitĂ , che la norma originaria limitava allâanno 2022. |
Mezzi di pagamento (art. 69) |
¡ Dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dagli attuali 2mila euro sale a 5mila euro, anzichÊ scendere a mille euro, come invece previsto dalle disposizioni ora in vigore
¡ Se lâoperazione non supera i 60 euro, non scatta alcuna sanzione nei confronti di negozianti, artigiani e professionisti che rifiutano i pagamenti digitali con carta di debito, di credito o prepagata. Viene modificata in tal senso la norma che, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta o Pos di qualsiasi importo da parte di esercenti attivitĂ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali), ha introdotto, dallo scorso 30 giugno, una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione. |
Bonus quotazione Pmi (art. 73) |
Mantenuto in vita anche per il prossimo anno il credito dâimposta del 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per lâammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dellâUe o dello Spazio economico europeo; lâincentivo spetta soltanto se la procedura va a buon fine. Lâimporto massimo del bonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 è innalzato da 200mila a 500mila euro. Per ottenerlo, occorre presentare apposita domanda al ministero delle Imprese e del made in Italy tra il 1° ottobre dellâanno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dellâanno successivo. Ă utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare tramite i servizi telematici delle Entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. |
Bonus alimentare (art. 78) |
Istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2023, destinato allâacquisito di beni alimentari di prima necessitĂ a favore di chi ha un Isee non superiore a 15mila euro. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, dovrĂ stabilire: criteri e modalitĂ di individuazione dei titolari del beneficio, ammontare del beneficio, modalitĂ e limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, modalitĂ e condizioni di accreditamento dei negozi che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessitĂ . |
Multe stradali (art. 83) |
Stop agli aumenti delle multe stradali: considerata lâeccezionalitĂ della situazione economica, è sospeso per il biennio 2023-2024 lââordinarioâ aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, che si basa sulla variazione dellâindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come accertata dallâIstat. |
Misure a sostegno dello sport (art. 107) |
¡ Esteso al 2023 il credito dâimposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
¡ Stanziati 35 milioni di euro per il credito dâimposta del 50% sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o societĂ sportive professionistiche e societĂ e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivitĂ sportiva giovanile. Il bonus spetta, nel limite di 10mila euro, per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023.
¡ Messi a disposizione, per lâanno 2023, 25 milioni di euro destinati allâerogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societĂ sportive dilettantistiche, le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine. |
Bonus materiali riciclati (art. 124) |
Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito dâimposta del 36%, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui), a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dellâalluminio e del vetro. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allâanno di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito nĂŠ della base imponibile Irap, è utilizzabile â solo in compensazione â a decorrere dal 1° gennaio del periodo dâimposta successivo a quello in cui si effettuano gli acquisti dei prodotti agevolabili (il relativo F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dellâAgenzia delle entrate). Le modalitĂ attuative saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. |
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