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Jenne e Montegalda, al via il gemellaggio sulle orme di Antonio Fogazzaro

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JENNE – Appuntamento in grande stile per il prossimo 25 Aprile 2023 quando la delegazione del comune di Jenne composta dal sindaco Giorgio Pacchiarotti, dal vicesindaco Cristiano Lauri, dal presidente della Pro-Loco Giovanni Proietti si recherà a Montegalda in provincia di Vicenza per formalizzare con ufficialità un gemellaggio tra le due realtà profondamente unite sulle orme del grande scrittore vicentino Antonio Fogazzaro.

Sarà il Sindaco di Montegalda Andrea Nardin ad accoglierli presso la sede Municipale alle ore 11.oo  e che già nello scorso novembre era stato ricevuto a Jenne per un primo incontro organizzativo. Dopo la cerimonia  è prevista una visita guidata nel territorio in cui visse Fogazzaro ed in particolare al Museo Civico ad egli dedicato, luogo in cui  trasse ispirazione per molte sue opere. E fu proprio nella residenza di Montegalda (per l’appunto Villa Fogazzaro-Colbanchini), che lo stesso scrittore ebbe ad ambientare parte del suo noto romando Piccolo Mondo Moderno. Attualmente una parte di questa splendida Villa è adibita a sede del Museo veneto delle Campane, una tra le più ricche e storiche collezioni italiane.

Il 25 Aprile inoltre a Montegalda si svolge la tradizionale Fiera di San Marco con la festa del “Bocolo” (bocciolo di rosa) organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il comune e sarà occasione per la delegazione jennese anche per apprezzarne la molteplicità di contenuti.

Ad Agosto 2023 poi  la delegazione Montegaldese  ricambierà la visita ufficiale e questa volta sarà Jenne ad accoglierli in grande stile. Il gemellaggio sarà occasione per tracciare un legame di approfodimento culturale, di amicizia e di confronto tra due realtà distanti geograficamente ma molto vicine e legate da questo filo conduttore di grande rilievo quale Antonio Fogazzaro. Lo stesso scrittore infatti ebbe ad ambientare la storia del suo romanzo “Il Santo” proprio nel borgo di Jenne e poi anche Subiaco, e con importanti riferimenti celebrativi sull’Alta Valle Aniene, ritenuta rigogliosa ed immersa nel silenzio. Il libro fu pubblicato nel 1905 e racconta l’ascesi mistica di tale Piero Maironi, che, dopo una vita dissoluta, fugge dal mondo per diventare monaco benedettino e pregare, lavorare, meditare, espiando le sue colpe nella pace e nell’isolamento del convento; screditato e osteggiato dalle autorità ecclesiastiche per le sue idee di rinnovamento, sarà costretto a lasciare il suo rifugio, morendo a Roma. Il romanzo fu messo all’Indice dei libri proibiti dalla reazione antimodernista di Papa Pio X.

Fogazzaro per scrivere il Santo ebbe a visitare i luoghi, e volle raggiungere a piedi il borgo di Jenne transitando per Subiaco, e proprio per cogliere l’essenza di quella selvaggia valle dell’Aniene.

 

17 Marzo, è giornata dell’unità nazionale e del tricolore

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JENNE – Oggi  17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Una grande festa in occasione della ricorrenza del giorno di 152 anni fa in cui è stato proclamato il Regno d’Italia. Il 17 marzo 1861, approdo di un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale e allo stesso tempo inizio della nostra Storia comune. La ricorrenza è stata istituita come festività civile, il 23 novembre del 2012 con la legge n. 222, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. Per le scuole di ogni ordine e grado – a partire dall’anno scolastico in corso – sono previsti dall’art. 1, percorsi didattici, momenti di riflessione, iniziative e incontri celebrativi. Iniziative che hanno il fine di far conoscere gli eventi e il significato del Risorgimento, nonché di meditare sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce della storia europea. Il comma 2 prevede l’insegnamento dell’Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

La scuola infatti è più di ogni altra istituzione il luogo deputato al consolidamento di radici e principi comuni per la formazione e l’evoluzione dell’unità nazionale. Nell’ambito del proprio ruolo, il Ministro Francesco Profumo ha invitato tutte le istituzioni scolastiche ad organizzare giornate di studio, dibattiti e convegni scientifici. Ma anche occasioni ricreative, aperte alla partecipazione delle famiglie e con l’ambizione di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Tutto questo nel pieno rispetto dell’autonomia didattica e in collaborazione con Enti locali, Associazioni territoriali e Consulte provinciali degli studenti.

“La giornata odierna – spiega il sindaco Giorgio Pacchiarotti – ci pone di fronte importanti riflessioni sulla valenza dell’unità, sul senso profondo che le istituzioni rivestono all’interno del paese Italia, e nell’orgoglio di sentirsi italiani e riconoscersi nel tricolore”.

Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro

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Roma – Il Ministero del Lavoro, con una nota, ricorda l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative“, il c.d. Decreto Milleproroghe.

Ecco alcune delle principali novità in materia di lavoro:

  • i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, l’entrata in vigore delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023;
  • prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;
  • prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
  • prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • prorogata a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze;
  • prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;
  • prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti sette anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione).

Elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Lazio, le istruzioni di voto

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JENNE – Per il rinnovo degli organi istituzionali di governo del Consiglio regionale del Lazio, gli elettori saranno chiamati alle urne  domenica 12 febbraio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15. La legge elettorale in vigore per le elezioni regionali nel Lazio è stata modificata nel gennaio 2017: sono stati diminuiti a 50 il numero dei consiglieri, con l’inserimento poi della parità di genere e del divieto al terzo mandato.

Di seguito al link le istruzioni di voto:

Il Bonus barriere architettoniche prorogato per tre anni

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Maxi proroga per la detrazione del 75% sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con disabilità

Roma 18 gen 2023 – Confermata fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, che altrimenti sarebbe spirata lo scorso 31 dicembre (la precedente legge di bilancio ne aveva sancito l’applicazione alle sole spese del 2022). È stato inoltre precisato che, per le deliberazioni condominiali relative a tali lavori, è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio (articolo 1, comma 365, legge 197/2022).

Per cosa, a chi e in che misura
La misura di favore, originariamente circoscritta alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e ora estesa a quelle sostenute fino al 31 dicembre 2025, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, legge 234/2021), tramite inserimento nel “decreto Rilancio” (Dl 34/2020) di un nuovo articolo 119-ter.

Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare (se non c’è capienza, la parte eccedente non è rimborsabile), pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; dunque, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (circolare 23/2022, paragrafo 3.5).
Sono invece ugualmente agevolabili gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per accedere al beneficio fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti individuati dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono ammessi al bonus barriere le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali. Non può fruirne chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, venendo a mancare, in tali circostanze, un’imposta lorda sulla quale poter operare la detrazione.
Questa deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con numero di unità immobiliari da due a otto
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con più di otto unità immobiliari.

Ciò – ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare 23/2022, già citata – significa che, ad esempio, per un edificio composto da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è 530mila euro, importo dato dalla somma di 320mila (40mila x 8) e 210mila (30mila x 7). Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio; pertanto, se l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o all’eventuale diverso criterio applicabile) ed effettivamente rimborsata, anche in misura superiore all’importo commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Proprio a proposito di lavori condominiali, è stato ora specificato che, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative agli interventi di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Rispetto alle regole ordinarie che, per il quorum deliberativo, richiedono un numero di voti rappresentativo di almeno la metà del valore dell’edificio, si tratta di una facilitazione, che favorisce l’approvazione dei lavori; la stessa maggioranza semplificata – ricordiamo – già si applica agli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ossia agli interventi agevolati con il “superbonus” (articolo 119, Dl 34/2020).

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
I contribuenti che acquisiscono il diritto al “bonus barriere”, anziché avvalersene direttamente nella dichiarazione dei redditi, possono optare, come prevede lo stesso “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020):

  • o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore dei beni o servizi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono possibili tre ulteriori cessioni (limite così elevato, rispetto alle precedenti due, dal “decreto Aiuti quater”, convertito in legge la settimana scorsa e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta – articolo 9, comma 4-bis, Dl 176/2022) se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, cioè iscritti al rispettivo albo (banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario), ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo è sempre consentita la cessione a soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, in pratica, quindi, a tutti i loro correntisti che sono società, professionisti e partite Iva, senza facoltà di successiva cessione.
Sono comunque applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.
In caso di esercizio dell’opzione, il contribuente deve richiedere a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e far asseverare da un tecnico abilitato la congruità delle spese sostenute, tranne quando si tratta di opere classificate come attività di edilizia libera e di interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Mattarella, il discorso agli italiani: “Abbiamo reagito, guardiamo al futuro”

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ROMA – “La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è dimostrata dall’importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel 2022. Le nostre imprese, a ogni livello, sono state in grado, appena possibile, di ripartire con slancio: hanno avuto la forza di reagire e, spesso, di rinnovarsi. Le esportazioni dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi aumentate. L’Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di persone da ogni parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi e della nostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva. Dunque ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza ma è necessario uno sguardo d’orizzonte, una visione del futuro“. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno per gli auguri agli italiani, il primo del secondo mandato al Quirinale.

DISCORSO DI 17 MINUTI, MESSAGGIO DI FIDUCIA AI CITTADINI

Un discorso di quasi 17 minuti con il quale il presidente della Repubblica ha parlato direttamente ai cittadini italiani. Le parole del capo dello Stato, per i tradizionali auguri di fine anno, sono state centrate su un messaggio di “fiducia”, uno sprone “a guardare al futuro”, nonostante le difficoltà sociali ed economiche causate dagli ultimi tre anni di pandemia e dalla guerra in Ucraina. Location inedita quest’anno nell’ala neoclassica della Palazzina del Quirinale dove Mattarella ha parlato dalla ‘Sala della musica’, in piedi come nei due anni precedenti. I temi trattati sono stati la guerra in Ucraina, il lavoro, l’attenzione alle giovani generazioni, le opportunità e le sfide date dalle nuove tecnologie e dalla transizione digitale. Parole chiave: solidarietà, visione, futuro, giovani, responsabilità, spirito di comunità. Alle spalle del presidente una finestra sulla splendida cornice notturna della città di Roma, un albero di Natale con luci e addobbi color oro e le bandiere dell’Italia, dell’Unione europea e del Quirinale. Al suo fianco una tradizionale rossa stella di Natale.

“2022 ANNO COMPLESSO, DENSO DI EVENTI PER L’ITALIA”

“Un anno addietro – ha detto il presidente – rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. L’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno”.

MELONI PRIMA DONNA PREMIER, NOVITÀ DI RILIEVO

Sulla formazione del nuovo Governo a guida Giorgia Meloni, il capo dello Stato sottolinea: “Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà”.

LA COSTITUZIONE COMPIE 75 ANNI, È LA NOSTRA BUSSOLA

“Domani, primo gennaio, sarà il settantacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione – dice Mattarella – La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio”. Poi osserva: “Nell’arco di pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del governare. Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori. La concretezza della realtà ha così convocato ciascuno alla responsabilità. Sollecita tutti ad applicarsi all’urgenza di problemi che attendono risposte.”

“SIAMO UNA DEMOCRAZIA MATURA, CHI VA AL GOVERNO HA RESPONSABILITÀ”

“La nostra democrazia – aggiunge – si è dimostrata dunque, ancora una volta, una democrazia matura, compiuta, anche per questa esperienza, da tutti acquisita, di rappresentare e governare un grande Paese. E’ questa consapevolezza, nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione, che induce a una comune visione del nostro sistema democratico, al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita politica della Repubblica. Questo corrisponde allo spirito della Costituzione”.

LA REPUBBLICA SIAMO NOI, SENSO CIVICO DA CHI PAGA LE TASSE”

Uno sguardo anche ai tanti ‘gap’ territoriali in Italia e un monito al dovere civico di contribuire al bene comune dello Stato, ognuno in base alle proprie risorse. “Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese – tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne – creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza. Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni. La Repubblica siamo tutti noi. Insieme. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune“.

“FOLLE GUERRA IN UCRAINA, IL 2023 PORTI LA PACE”

Tema Ucraina. “Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra che sta insanguinando il nostro Continente. Il 2022 è stato l’anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti. Se questo è stato l’anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze. La pace è parte fondativa dell’identità europea e, fin dall’inizio del conflitto, l’Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà”.

“LA RUSSIA È RESPONSABILE, NO ALLE AGGRESSIONI”

E ancora sulla guerra, Mattarella dice: “Si prova profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché, ogni giorno, vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un cumulo di rovine. Vengono bruciate, per armamenti, immani quantità di risorse finanziarie che, se destinate alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla povertà, sarebbero di sollievo per l’umanità. Di questi ulteriori gravi danni, la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi. Pensiamoci: se l’aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. Non ci rassegniamo a questo presente. Il futuro non può essere questo”.

IL COVID NON È SCONFITTO, LA SCIENZA RISORSA PREZIOSA”

Un pensiero ovviamente alle difficoltà della pandemia: “Gli ultimi anni sono stati duri. Ciò che abbiamo vissuto ha provocato o ha aggravato tensioni sociali, fratture, povertà. Dal Covid – purtroppo non ancora sconfitto definitivamente – abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare. Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone. Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive”.

“INFLAZIONE E COSTI ENERGIA, CAPISCO PREOCCUPAZIONE CITTADINI”

Caro bollette e crisi economica. “So bene – dice amaro il capo dello Stato – quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni. L’inflazione, i costi dell’energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l’aumento della povertà e del bisogno. La carenza di lavoro sottrae diritti e dignità: ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, dall’inizio della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata”.

LA REPUBBLICA È NELLO SPIRITO DI SOLIDARIETÀ, L’ITALIA RESISTE

“La Repubblica – continua Mattarella – è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoroNell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. E’ grazie a tutto questo che l’Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono alla fiducia“.

“INVESTIRE SU UNIVERSITÀ, SCUOLA E RICERCA

Capitolo formazione e ricerca: “Il terzo grande investimento sul futuro è quello sulla scuola, l’università, la ricerca scientifica. E’ lì che prepariamo i protagonisti del mondo di domani. Lì che formiamo le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi con la complessità di quei fenomeni globali che richiederanno competenze adeguate, che oggi non sempre riusciamo a garantire. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza spinge l’Italia verso traguardi. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro”

“LA MODERNITÀ È GLOBALE, LA SFIDA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE”

“Pensiamo alle nuove tecnologie, ai risultati straordinari della ricerca scientifica, della medicina, alle nuove frontiere dello spazio, alle esplorazioni sottomarine. Scenari impensabili fino a pochi anni fa e ora davanti a noi. Sfide globali, sempre. Perché è la modernità, con il suo continuo cambiamento, a essere globale. Ed è in questo scenario, per larghi verso inedito, che misuriamo il valore e l’attualità delle nostre scelte strategiche: l’Europa, la scelta occidentale, le nostre alleanze. La nostra primaria responsabilità nell’area che definiamo Mediterraneo allargato. Il nostro rapporto privilegiato con l’Africa. L’altro cambiamento che stiamo vivendo, e di cui probabilmente fatichiamo tuttora a comprendere la portata, riguarda la trasformazione digitale. L’uso delle tecnologie digitali ha già modificato le nostre vite, le nostre abitudini e probabilmente i modi di pensare e vivere le relazioni interpersonali. Le nuove generazioni vivono già pienamente questa nuova dimensione”.

“NO OSCURANTISMI FUORI DAL TEMPO, SÌ A LIBERTÀ E DIRITTI”

Il presidente parla anche del tema diritti e proteste in varie aree del mondo: “La speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla forza della libertà. Sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti. Qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini. Ancor più forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano le giovani dell’Iran, con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la loro libertà. Quei ragazzi russi, che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra”.

APPELLO AI GIOVANI: TROPPE MORTI IN STRADA, NON BEVETE E NON DROGATEVI

Infine un appello a evitare le tante tragedie del sabato sera. “Parlando dei giovani vorrei – per un momento – rivolgermi direttamente a loro: siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro“. (www.dire.it – Agenzia Dire)

Bagno di folla a Jenne per la “prima” del presepe vivente

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JENNE – Un bagno di folla ieri a Jenne per la “prima” del presepe artistico che si è trasformato in vivente. Una partecipazione massiva oltre ogni aspettativa ha regalato soddisfazione all’amministrazione comunale e a tutta la comunità jennese che si è trasformata in un villaggio di Natale in piena regola. Una oasi che è stata vissuta con grande entusiasmo e partecipazione da grandi e piccini.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi, la particolare capienza del mega parcheggio di Jenne, l’ampiezza delle strade ha consentito a tutti di trovare comodamente parcheggio per la propria auto. E poi gente ovunque. Passeggiate nel borgo tra mercatini, luci colorate, musica, ed il fascino dell’arte presepiale.

Tanta la partecipazione in piazza Vittorio Emanuele, che ha atteso l’apertura del percorso unico nel suo genere in cui si sono rievocate e figurate scene viventi, con lo sfondo del presepe artistico magistralmente allestito e curato in ogni suo dettaglio.

Si è procedutoe allo scaglionamento di ingressi per consentire a tutti di apprezzare e vivere appieno le sfumature del percorso a dir poco suggestivo. Molte le ovazioni e gli applausi che ad ogni fine scena i partecipanti tributavano agli attori generando entusiasmo e anche molta simpatia. Dalle popolane che litigano per un fabbro che fa rumore, al fascino antico del lavaggio dei panni come un tempo con sapone e stregarola all’antica, lettura di poesie e molto altro, ed il tutto con un comune denominatore sceneggiato specificamente per questa occasione.

Il Salvatore dunque è nato a Jenne nella suggestiva cornice della Madonna della Rocca opportunamente allestita per ospitare l’evento finale.

“Abbiamo vissuto una esperienza straordinaria – spiega con soddisfazione il sindaco Giorgio Pacchiarotti – e questo è stato possibile proprio per il forte senso di comunità che vive il nostro borgo. L’impegno è stato moltissimo nelle fasi di preparazione e tutti coloro che hanno collaborato vanno ringraziati uno ad uno perchè ogni singolo tassello ha composto un mosaico unico nel suo genere. La partecipazione è stata amplissima e costituisce motivo di particolare orgoglio per la nostra amministrazione comunale. Abbiamo voluto un vero Natale della ripartenza, per restituire quanto è mancato nei due anni di pandemia e per celebrare la cultura presepiale che anche nelle scorse edizioni ha caratterizzato Jenne.”

“Noi stessi – spiega il vice sindaco Cristiano Lauri – siamo rimasti colpiti ed emozionati da una partecipazione così intensa, ma soprattutto la compostezza ha reso vivibile e possibile apprezzare una giornata unica destinata ad entrare nel cassetto dei ricordi belli della nostra comunità. Anche se – prosegue Lauri – non è ancora finita: il presepe artistico può essere visitato ogni giorno, mentre per quello vivente sceneggiato opportunamente a livello professionale, si potrà replicare il prossimo 5 gennaio 2023, e quindi aspettiamo nuovamente tutti”.

 

E tra chi attendeva il turno, chi tornava dal “viaggio presepiale” il borgo ha acquisito una vitalità ed una partecipazione unica nel suo genere. Presenti anche i Carabinieri di Vallepietra che hanno assicurato la vigilanza, ma tutto è andato al meglio. Poi spazio al gusto, con le pizze alla padella preparate dalle massaie jennesi secondo la migliore tradizione culinaria e che hanno deliziato il palato dei numerosi presenti che hanno consumato il loro aperitivo, ma anche la cena in piazza Vittorio Emanuele – giardini pubblici.

 

Tutto pronto per la prima de “Il Salvatore nasce a Jenne”

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JENNE 26 Dic 2022 – C’è grande attesa per l’evento più atteso nella valle dell’Aniene: l’edizione speciale del presepe vivente di Jenne 2022 sul tema de “Il Salvatore nasce a Jenne”. Le prove generali si sono svolte ed oggi pomeriggio alle 17 nella  suggestiva cornice del borgo perla della valle Aniene, al via la rappresentazione del presepe vivente. Tutto è curato nei minimi dettagli, e di Jenne e dei suoi presepi ha parlato anche la Rai Uno in Uno Mattina ed in altri servizi andati in onda su altri canali televisivi.
Gli attori locali, tutti in costume, saranno protagonisti di un evento unico preceduto da corsi di formazione artistica con nomi di chiara fama come Milena Miconi, Natalie Caldonazzo e Jane Alexander che hanno impartito lezioni di portamento, dizione e di movimenti.

I Mercatini di Natale faranno da cornice ad un evento senza precedenti. E la “seconda” ossia la replica è prevista per il prossimo 5 gennaio 2023.

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare!

Censimento Istat della popolazione, il 22 dicembre scade il termine per i questionari

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Jenne 5 dic 2022 – Volge ormai al termine il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Dal 2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo. A causa della pandemia l’edizione 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei comuni coinvolti quest’anno non sarà di 2.400, ma quasi il doppio, esattamente 4.531 nel territorio nazionale.

Il censimento, che “fotografa” la situazione al 3 ottobre 2021, coinvolge le famiglie che hanno ricevuto un invito diretto da Istat tramite lettera. I cittadini interessati a questa fase di censimento possono compilare in autonomia il questionario, come molti hanno già fatto, seguendo le istruzioni contenute nella lettera.

I dati rilevati saranno usati esclusivamente a fini statistici e verranno trattati nel rispetto della legge in termini di privacy. Partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Dunque, chi non risponde alle domande del censimento può ricevere una sanzione che per le persone fisiche va da un minimo di 206,58 euro a un massimo di 2.065,83 euro. I rilevatori dei comuni stanno in questi giorni contattando chi ancora non ha svolto il censimento per agevolare chi non riesce nella compilazione in autonomia, il tutto comunque deve concludersi entro e non oltre il 22 dicembre 2022.

Legge di bilancio, tutte le agevolazioni per i cittadini

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Roma – Gran parte delle risorse messe a disposizione sono destinate al sostegno delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. In particolare: è confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette; sono rifinanziati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale da parte delle imprese che ne consumano grandi quantitativi nonché degli esercizi commerciali; il bonus sociale per le bollette di luce e gas è esteso agli utenti con Isee fino a 15mila euro; l’Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene intima femminile scende al 5%; è inasprito, per il 2023, il contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese dell’energia.
Tra gli altri interventi in ambito fiscale, si segnalano: l’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi per l’accesso al regimo forfetario; l’introduzione della tassazione piatta al 15% per gli incrementi reddituali degli autonomi che non applicano la flat tax; la riduzione al 5% del prelievo sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti; la proroga delle agevolazioni per gli under 36 che acquistano la prima casa; il varo di una disciplina ad hoc per le cripto-attività; la riproposizione delle norme che consentono, in maniera agevolata, l’assegnazione di beni ai soci, la trasformazione in società semplici, l’estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale, la rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni; la stretta sulle attività “apri e chiudi”; la sospensione dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax; la cancellazione dei debiti fino al 2015 non superiori a mille euro e altre misure di “tregua fiscale”, per “…fornire supporto – si legge nella relazione illustrativa – alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione”.
Ci sono anche l’elevazione a 5mila euro della soglia per l’uso del contante, l’eliminazione delle sanzioni per chi non accetta pagamenti con Pos fino a 60 euro, il rafforzamento dell’assegno unico per le famiglie, l’acquisto agevolato di beni alimentari di prima necessità per chi ha Isee fino a 15mila euro, la sospensione dell’aggiornamento delle multe stradali…

Bonus energetici alle imprese (art. 2 e 11)
Confermati anche per il primo trimestre 2023 e potenziati di cinque punti percentuali i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Spettano nella misura del 45% alle energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore, mentre è del 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, come bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Gli importi saranno utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o cedibili, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti “qualificati”, i quali dovranno fruirne entro la medesima scadenza.
Esteso al primo trimestre 2023 anche il credito d’imposta del 20% per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e quelle esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61). Il bonus va calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali; è fruibile in compensazione entro il 30 giugno 2023 oppure può essere venduto, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”, che potranno fruirne entro lo stesso termine del 30 giugno.
Contrasto al caro bollette (artt. 3-5, 7-8)
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale:
– saranno annullati, per il primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW, nonché sulle utenze con potenza superiore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico
– rimarranno inalterati, nel primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre 2022
– saranno assoggettate all’aliquota Iva del 5% le somministrazioni di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (se la contabilizzazione avviene sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi)
– per il 2023, è innalzata a 15mila euro la soglia dell’Isee familiare per accedere ai bonus sociali, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale. Per contenere la variazione della spesa dei clienti agevolati rispetto al periodo precedente, i bonus per il primo trimestre 2023 saranno rideterminati con delibera dell’Arera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro
– istituito un fondo di 650 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2023, dovrà individuare le misure specifiche
– istituito un fondo di 400 milioni di euro per il 2023, destinato all’erogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese per energia e gas. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvederà alla ripartizione delle risorse.
Regime forfetario (art. 12)
Ampliato, dal 2023, il perimetro di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, grazie all’innalzamento, da 65mila a 85mila euro, del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza. Per evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una clausola antielusione, in virtù della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo.
Flat tax incrementale (art. 13)
Sempre per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diverse però da quelle che applicano il regime forfetario, è introdotta la possibilità, per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una “tassa piatta” meno onerosa dell’Irpef ordinaria (e delle relative addizionali regionale e comunale), ossia a un’imposta sostitutiva del 15%. Tale meccanismo di favore riguarda, per un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nell’anno e quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022), ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare, che resta assoggettato regolarmente all’Irpef e relative addizionali. La misura non incide sugli acconti dovuti per l’anno 2024, nel senso che questi dovranno essere determinati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il regime sostitutivo.
Detassazione delle mance (art. 14)
Meno Irpef sulle mance ai lavoratori di strutture ricettive, bar, ristoranti, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da quest’ultimo riversate ai dipendenti. Tali somme, considerate redditi da lavoro dipendente, potranno essere tassate dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un’imposta fissa del 5% in luogo dell’Irpef ordinaria. Inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e non rientrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono previsti due “paletti”: le mance sono assoggettabili al regime agevolato nel limite del 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro nell’anno; la misura, riservata al settore privato, è applicabile a chi, nell’anno precedente, ha avuto redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50mila euro.
Detassazione dei premi di produttività (art. 15)
Dimezzato, per il 2023, il prelievo fiscale sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per queste voci, fino all’importo complessivo di 3mila euro lordi, la legge di stabilità 2016 aveva previsto, nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 80mila euro e salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, ora ridotta al 5%.
Plastic tax e sugar tax (art. 16)
Ancora un rinvio di un anno, al 1° gennaio 2024, per l’applicazione delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 (e mai rese operative) con l’obiettivo di limitare il consumo delle bevande edulcorate (sugar tax) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax).
 Iva sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile (art. 17)
Ulteriormente ridotta al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, che la scorsa legge di bilancio aveva già abbassato dal 22 al 10% (quelli compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono tassati al 5% già dal 1° gennaio 2020).
La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dell’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia; pannolini; seggiolini da installare negli autoveicoli.
Agevolazioni prima casa per under 36 (art. 18)
Sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le misure dettate dal “decreto Sostegni bis” per favorire l’acquisto dell’abitazione da parte di chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro. Sussistendo i requisiti e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”, gli atti di compravendita e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione stipulati dagli under 36 sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (se l’operazione è soggetta a Iva, spetta anche un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta pagata). Inoltre, è azzerata pure l’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa”.
Prestazioni pensionistiche svizzere (art. 19)
Sancita la tassazione sostitutiva agevolata, con aliquota del 5%, per le somme corrisposte da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (Avs) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), anche quando sono percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani (le norme vigenti, invece, riconoscono il trattamento fiscale di favore solo in caso di canalizzazione della riscossione in Italia). La regola decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 153/2015 (30 settembre 2015), ma le somme già versate non sono rimborsabili.
Redditi dominicali e agrari (art. 20)
Ancora un anno di esclusione dall’Irpef e dalle relative addizionali regionale e comunale per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni dichiarati dagli agricoltori, più precisamente dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: la non concorrenza alla formazione della base imponibile, inizialmente introdotta per il triennio 2017-2019 e già prorogata fino al 2022, varrà anche per il 2023. Possono beneficiarne le sole persone fisiche, incluse le società semplici che attribuiscono redditi fondiari ai soci coltivatori diretti o Iap, non anche i soci di Snc o Sas agricole in quanto, pure quando è stata esercitata l’opzione per la tassazione su base catastale, il reddito loro attribuito conserva la natura di reddito d’impresa, mentre la norma agevolativa è rivolta ai redditi dominicali e agrari.
Esenzione Imu (art. 21)
Niente Imu sugli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici. A tal fine, la circostanza deve essere comunicata al Comune competente nei termini e con le modalità che saranno stabiliti da un decreto Mef entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Stesso adempimento nel momento in cui viene meno il diritto all’esenzione.
Costi black list (art. 22)
Abrogata dalla legge di stabilità 2016, è ripristinata la limitazione alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori (la lista Ue, dopo l’ultimo aggiornamento del 4 ottobre, comprende Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu). I “costi black list” sono nuovamente ammessi in deduzione entro il loro valore normale (articolo 9, Tuir), a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; in tale circostanza, i costi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione di una sanzione pari al 10% degli importi non evidenziati, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. Il Fisco, prima di emettere avviso di accertamento, dovrà inviare all’interessato una comunicazione per concedergli la possibilità di fornire, nei successivi 90 giorni, le prove degli elementi necessari per la deduzione. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione della norma ora introdotta, con conseguente legittima deduzione integrale dei costi black list, si può presentare istanza di interpello all’Agenzia delle entrate. La norma limitativa non riguarda le operazioni alle quali è applicabile la disciplina Cfc, ossia delle imprese estere controllate (articolo 167, Tuir).
Utili da partecipate estere (art. 23)
Introdotta la possibilità di affrancare, cioè di escludere dalla formazione del reddito del soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. L’opzione, esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, comporta l’assoggettamento di quei valori a un’imposta sostitutiva del 9% per i contribuenti Ires ovvero del 30% per i contribuenti Irpef, da versare in unica soluzione, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo in corso al 31 dicembre 2022 (di norma, il 30 giugno 2023). Le aliquote sono ridotte di tre punti percentuali per gli utili percepiti dal controllante residente o localizzato in Italia entro la scadenza per il saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. L’opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023) e potrà essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. Per le disposizioni di attuazione, è prevista l’emanazione di un decreto Mef, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Plusvalenze realizzate da non residenti (art. 24)
Nuova fattispecie reddituale per i contribuenti non residenti: si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti fiscalmente residenti all’estero, il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese.
Beni ai soci, trasformazione in società semplice, estromissione dall’impresa individuale (art. 25)
Riproposte le norme che consentono, in maniera agevolata, la fuoriuscita di determinati beni dalla società, la trasformazione in società semplici delle società commerciali che gestiscono quegli stessi beni, l’estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale.
Per quanto riguarda l’assegnazione agevolata, la disciplina si rivolge alle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2023, attribuiscono o cedono ai soci beni immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (si tratta dei veicoli aziendali diversi da quelli utilizzati, ad esempio, da scuole guida, imprese di autonoleggio, ovvero di natanti e aeromobili, anch’essi privi del requisito della strumentalità). L’operazione è possibile a condizione che tutti i soci al 30 settembre 2022 risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, ovvero che vi vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento con data certa comunque anteriore al 1° ottobre 2022. Sulle plusvalenze dei beni assegnati (differenza tra il valore normale ovvero, su richiesta della società, il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto) si applica un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti l’assegnazione; la sostitutiva è, invece, del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione. L’imposta va versata in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Sostanzialmente identiche le regole per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri) e che, entro il 30 settembre 2023, provvedono alla trasformazione in società semplici, fuoriuscendo in tal modo dal regime del reddito d’impresa.
Via libera, infine, all’estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto (anche in questo caso, per determinare la plusvalenza, si può assumere il valore catastale in luogo di quello normale). L’operazione riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2022 e va effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2023, esplicando effetti sin dal 1° gennaio 2023 (in pratica, l’immobile, per tutto l’anno, si considera nella sfera personale dell’imprenditore). L’imposta sostitutiva deve essere versata, per il 60%, entro il 30 novembre 2023 e, per il restante 40%, entro il 30 giugno 2024.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 26)
Ennesima opportunità per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni, edificabili e agricoli, e di partecipazioni (titoli, quote o diritti), con contestuale ampliamento del perimetro oggettivo di applicazione: alla procedura agevolativa, che consente al momento della cessione di calcolare l’eventuale plusvalenza tenendo conto del valore affrancato e non dell’originario costo o valore di acquisto, sono ora ammesse anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ossia quelle quotate. Possono beneficiarne le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in riferimento ai beni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, entro il 30 giugno 2023, occorre far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.) e pagare, su quel valore, un’imposta sostitutiva del 14%; il versamento può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, maggiorando la seconda e la terza di interessi nella misura del 3% annuo. Per le partecipazioni quotate, l’imposta va pagata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022, cioè “in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese” (articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir).
Affrancamento quote Oicr e polizze vita (art. 27)
Introdotta la possibilità di affrancare le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024), pagando in anticipo un’imposta sostitutiva del 14%, invece che l’ordinario 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione ovvero, per le polizze, sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Per le quote Oicr, la scelta va comunicata entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto; questi, ricevuta la provvista dal contribuente, dovrà versare l’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023. Stessa scadenza per le polizze vita: vi provvederà, su richiesta del contraente e dietro fornitura della necessaria provvista, l’impresa di assicurazione. I contratti in relazione ai quali si opta per l’affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025.
Contributo di solidarietà per il caro energia (art. 28)
Modificate, per il 2023, le regole del contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese dell’energia, introdotto per fronteggiare l’emergenza dei costi. Il prelievo è pari al 50% del reddito Ires 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei precedenti quattro periodi d’imposta (dal 2018 al 2021), entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021. Al pagamento sono tenute le imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi (sono esclusi coloro che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole e microimprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice Ateco 473000). Il versamento dovrà essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (quindi, per i contribuenti “solari”, entro il 30 giugno 2023) ovvero, per chi approva il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare potranno provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2023. Il contributo non è deducibile né dalle imposte sui redditi né dall’Irap.
Tabacchi e prodotti da fumo (art. 29)
Fissato un nuovo calendario di aumenti, dal 2023 al 2025, per le accise sui tabacchi lavorati, con conseguente incremento, dal prossimo anno, del prezzo delle sigarette “tradizionali”. Inoltre, viene graduato l’aumento dell’accisa già previsto per l’anno 2023 e successivi per i tabacchi da inalazione senza combustione e ridotta l’imposta di consumo che grava sulle sigarette elettroniche.
Concessioni giochi (art. 30)
Nelle more della riorganizzazione del settore, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, “a titolo oneroso”, le concessioni per la raccolta online dei giochi pubblici in scadenza a fine 2022. Il corrispettivo una tantum per mantenere la concessione, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, andrà versato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 15 gennaio 2023 e il 1° giugno 2023.
Cripto-attività (artt. 31-35)
Dettato un pacchetto di norme ad hoc per disciplinare la materia delle cripto-attività, fino a oggi oggetto solo di alcuni chiarimenti dell’amministrazione finanziaria sotto forma di risposta a interpello. Le disposizioni contenute nella legge di bilancio definiscono, tra l’altro, le regole per tassare le operazioni connesse a tale particolare tipologia di investimento, per rideterminarne il valore, per regolarizzare le precedenti omissioni. Questi, in estrema sintesi, gli aspetti salienti:
– le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto, però, se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente almeno i 2mila euro
– la detenzione di cripto-attività, a prescindere dal loro ammontare, comporta gli obblighi di monitoraggio attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi
– i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’imputazione al conto economico
– per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data un’imposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo
– è possibile regolarizzare l’omessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello predisposto dall’Agenzia delle entrate. Per l’emersione andranno versati, nel primo caso, una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate e, nel secondo caso, un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un ulteriore 0,5% per ciascun anno, a titolo di sanzioni e interessi
– sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille annui del loro valore, anche nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Per quelle detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, invece dell’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore nella stessa misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi; l’imposta si applica a tutti i residenti in Italia, non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.
Attività “apri e chiudi” (art. 36)
Stretta nei confronti delle ditte “apri e chiudi”, quelle cioè che, esercitata l’attività per poco tempo, non versano imposte e contributi, scomparendo prima che il Fisco riesca a intercettarle. Per contrastare tali pratiche evasive, in aggiunta alle norme di contrasto già vigenti, si prevede che l’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invita il contribuente a esibire idonea documentazione (fondamentalmente, le scritture contabili, quando prescritte) per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati: in caso di mancata risposta all’invito o se i riscontri danno esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Per riaprirla, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo oppure come rappresentante legale di società, associazione o ente costituito dopo il provvedimento di chiusura, l’interessato dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale e per un importo non inferiore a 50mila euro ovvero, se superiore, per l’importo ancora dovuto in dipendenza delle violazioni fiscali commesse prima della chiusura d’ufficio. Per il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione, scatta anche l’irrogazione contestuale di una sanzione di 3mila euro, della quale risponde in solido, nei casi di dolo, colpa grave o concorso, l’intermediario che per suo conto ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività. L’Agenzia delle entrate dovrà definire modalità e termini di attuazione della norma.
Vendite tramite piattaforme digitali (art. 37)
Novità per il commercio elettronico ovvero per le vendite online tramite l’uso di un’interfaccia, tipo mercato virtuale, piattaforma, portale o altro mezzo analogo. I soggetti passivi Iva che favoriscono tali transazioni (gestori di marketplace) dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva. Un decreto Mef dovrà individuare i beni cui si applica la disposizione.
Tregua fiscale: avvisi bonari (art. 38)
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e richieste tramite comunicazioni, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o che sono recapitate successivamente a tale data: a tal fine, è richiesto il versamento, frazionabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni ridotte al 3%. Allo stesso modo sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: va versato il debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive, con sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Tregua fiscale: irregolarità formali (art. 39)
Sono regolarizzabili, se non già contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022. A tal fine, occorre versare, per ciascun periodo d’imposta interessato da violazioni, la somma di 200 euro, suddivisa in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Per perfezionare la procedura, vanno anche rimosse le irregolarità o le omissioni commesse. La definizione non è attivabile per far emergere attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero né per regolarizzare atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia di voluntary disclosure.
Tregua fiscale: ravvedimento speciale (art. 40)
Introdotta una sorta di ravvedimento speciale per sanare, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni, non definibili con una delle due precedenti modalità (articoli 38 e 39), riguardanti le dichiarazioni fino all’anno 2021 (è comunque esclusa la possibilità di far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero). Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, oltre a rimuovere le irregolarità od omissioni, occorre pagare l’imposta, gli interessi e un diciottesimo della sanzione minima; le somme dovute possono essere frazionate in otto rate trimestrali di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo 2023 e le altre maggiorate degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive entro il termine di quella seguente fa perdere il beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sull’imposta residua e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. La procedura non è consentita se, alla data del versamento (totale o prima rata), le violazioni sono già state contestate dal Fisco.
Tregua fiscale: procedimenti di accertamento (art. 41)
Sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e pagamento dilazionato fino a cinque anni, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima: sono le condizioni riconosciute a chi decide di avvalersi della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento. Vi rientrano: gli accertamenti con adesione relativi a Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e quelli notificati dopo, entro il 31 marzo 2023, nonché relativi agli inviti al contraddittorio; l’acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della norma e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, comunque fino al 31 marzo 2023. Non sono definibili gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.
Tregua fiscale: controversie tributarie (art. 42-44)
Riproposta la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, qualunque sia lo stato e grado del giudizio, in particolare quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Il costo per chiudere la controversia, commisurato al valore della stessa, varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: per i ricorsi pendenti in primo grado, 90%; in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della norma, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, con Fisco soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, 5%. Gli importi dovuti vanno pagati entro il 30 giugno 2023; se superano mille euro, si può dilazionare in un massimo di 20 rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali. Stesso termine (30 giugno 2023) per la presentazione dell’istanza di definizione.
In alternativa, le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado possono essere definite con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, beneficiando di sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, vanno versate le somme dovute ovvero, in caso di dilazione (fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali), la prima rata. In caso di omesso pagamento delle somme dovute o di una delle rate, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e sono iscritte a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, aumentata della metà.
Invece, l’alternativa per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione è, sempre entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso principale o incidentale per intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese in giudizio. Questa si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il pagamento integrale, nei successivi venti giorni, delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie dell’Ue, l’Iva all’importazione, le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Tregua fiscale: omessi pagamenti da istituti deflattivi (art. 45)
Un’altra possibile regolarizzazione riguarda gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. La procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.
Tregua fiscale: stralcio ruoli fino a mille euro (art. 46)
Previsto l’annullamento, al 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della disposizione, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (non rilevano, pertanto, interessi di mora, aggio e spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, inclusi quelli derivanti dalla “rottamazione ter” e dal “saldo e stralcio”. Dall’entrata in vigore della legge di bilancio (quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2023), la riscossione delle somme rientranti nell’ambito di applicazione della norma resta sospesa fino alla data del loro annullamento. Non beneficiano della cancellazione automatica i carichi riguardanti le risorse proprie dell’Ue, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, le pronunce di condanna della Corte dei conti, i provvedimenti e le sentenze penali di condanna.
Tregua fiscale: rottamazione ruoli (art. 47)
Definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per procedure esecutive e notifica della cartella; non vanno corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive per i debiti previdenziali (“sanzioni civili”), l’aggio. Se si sceglie di pagare a rate, la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto per la definizione, vanno versate rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti, tutte di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; andranno aggiunti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Chi è interessato alla definizione dovrà presentare, entro il 30 aprile 2023 (termine, che cadendo di domenica, slitta al 2 maggio, considerata anche la festività del 1° maggio), apposita dichiarazione (con indicazione del numero di rate nel quale intende suddividere il pagamento) seguendo le modalità che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma, saranno rese note dall’agente della riscossione. Questi, entro il 30 giugno, comunicherà a chi ha presentato la dichiarazione l’importo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Per le violazioni del codice della strada, i benefici riguardano solo gli interessi e l’aggio. È possibile fruire della definizione agevolata anche per i debiti risalenti a precedenti rottamazioni o alla procedura del “saldo e stralcio” prevista dalla legge di bilancio 2019, in relazione alle quali è intervenuta decadenza. Non sono definibili i carichi riguardanti: le risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione; il recupero di aiuti di Stato; i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Stabile organizzazione (art. 49)
Modificata la nozione di stabile organizzazione (articolo 162, Tuir) allo scopo di rendere certa, in presenza di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento quando, nel nostro Paese, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti (“asset manager”), tramite soggetti che svolgono attività di “investment managing”.
 Tassazione sulle assicurazioni (art. 51)
Incrementata la tassazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, ossia l’anticipazione, effettuata dalle imprese assicurative, del prelievo sui rendimenti delle polizze, che, a fine contratto, ricade sugli assicurati. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, vale a dire dal 2023 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, andrà applicata l’aliquota dello 0,50%, non più dello 0,45%.
Riduzione cuneo fiscale (art. 52)
In favore dei lavoratori dipendenti con redditi bassi, è confermato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, già in vigore dallo scorso mese di luglio. L’agevolazione è incrementata di un ulteriore punto percentuale, arrivando pertanto complessivamente al 3%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.538 euro, pari a 20mila euro annui.
Assegno unico universale (art. 65)
Apportate alcune modifiche migliorative alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico: dal 1° gennaio 2023, gli importi vigenti sono incrementati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno nonché per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni appartenente a nuclei con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro; sono messe a regime le disposizioni particolari per i figli con disabilità, che la norma originaria limitava all’anno 2022.
Mezzi di pagamento (art. 69)
· Dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dagli attuali 2mila euro sale a 5mila euro, anziché scendere a mille euro, come invece previsto dalle disposizioni ora in vigore
· Se l’operazione non supera i 60 euro, non scatta alcuna sanzione nei confronti di negozianti, artigiani e professionisti che rifiutano i pagamenti digitali con carta di debito, di credito o prepagata. Viene modificata in tal senso la norma che, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta o Pos di qualsiasi importo da parte di esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali), ha introdotto, dallo scorso 30 giugno, una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione.
Bonus quotazione Pmi (art. 73)
Mantenuto in vita anche per il prossimo anno il credito d’imposta del 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Ue o dello Spazio economico europeo; l’incentivo spetta soltanto se la procedura va a buon fine. L’importo massimo del bonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 è innalzato da 200mila a 500mila euro. Per ottenerlo, occorre presentare apposita domanda al ministero delle Imprese e del made in Italy tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare tramite i servizi telematici delle Entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.
Bonus alimentare (art. 78)
Istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità a favore di chi ha un Isee non superiore a 15mila euro. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, dovrà stabilire: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, ammontare del beneficio, modalità e limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, modalità e condizioni di accreditamento dei negozi che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.
Multe stradali (art. 83)
Stop agli aumenti delle multe stradali: considerata l’eccezionalità della situazione economica, è sospeso per il biennio 2023-2024 l’“ordinario” aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, che si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come accertata dall’Istat.
Misure a sostegno dello sport (art. 107)
· Esteso al 2023 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
· Stanziati 35 milioni di euro per il credito d’imposta del 50% sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile. Il bonus spetta, nel limite di 10mila euro, per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023.
· Messi a disposizione, per l’anno 2023, 25 milioni di euro destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Bonus materiali riciclati (art. 124)
Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui), a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, è utilizzabile – solo in compensazione – a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui si effettuano gli acquisti dei prodotti agevolabili (il relativo F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate). Le modalità attuative saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.