Bonus energetici alle imprese (art. 2 e 11) |
Confermati anche per il primo trimestre 2023 e potenziati di cinque punti percentuali i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Spettano nella misura del 45% alle energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore, mentre è del 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, come bar, ristoranti e altri esercizi commerciali. Gli importi saranno utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o cedibili, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti “qualificati”, i quali dovranno fruirne entro la medesima scadenza.
Esteso al primo trimestre 2023 anche il credito d’imposta del 20% per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e quelle esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61). Il bonus va calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina per i mezzi utilizzati nell’esercizio di quelle attività nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali; è fruibile in compensazione entro il 30 giugno 2023 oppure può essere venduto, per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”, che potranno fruirne entro lo stesso termine del 30 giugno. |
Contrasto al caro bollette (artt. 3-5, 7-8) |
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale:
– saranno annullati, per il primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza fino a 16,5 kW, nonché sulle utenze con potenza superiore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico
– rimarranno inalterati, nel primo trimestre 2023, gli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre 2022
– saranno assoggettate all’aliquota Iva del 5% le somministrazioni di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (se la contabilizzazione avviene sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi)
– per il 2023, è innalzata a 15mila euro la soglia dell’Isee familiare per accedere ai bonus sociali, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale. Per contenere la variazione della spesa dei clienti agevolati rispetto al periodo precedente, i bonus per il primo trimestre 2023 saranno rideterminati con delibera dell’Arera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro
– istituito un fondo di 650 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 30 giugno 2023, dovrà individuare le misure specifiche
– istituito un fondo di 400 milioni di euro per il 2023, destinato all’erogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese per energia e gas. Un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvederà alla ripartizione delle risorse. |
Regime forfetario (art. 12) |
Ampliato, dal 2023, il perimetro di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, grazie all’innalzamento, da 65mila a 85mila euro, del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza. Per evitare utilizzi impropri della disciplina, è dettata una clausola antielusione, in virtù della quale il regime forfetario cessa di essere applicabile dallo stesso anno in cui i ricavi/compensi superano la soglia di 100mila euro, con la conseguenza che, in tale circostanza, si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. Invece, in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 85mila e fino a 100mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo. |
Flat tax incrementale (art. 13) |
Sempre per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diverse però da quelle che applicano il regime forfetario, è introdotta la possibilità, per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una “tassa piatta” meno onerosa dell’Irpef ordinaria (e delle relative addizionali regionale e comunale), ossia a un’imposta sostitutiva del 15%. Tale meccanismo di favore riguarda, per un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nell’anno e quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022), ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare, che resta assoggettato regolarmente all’Irpef e relative addizionali. La misura non incide sugli acconti dovuti per l’anno 2024, nel senso che questi dovranno essere determinati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa non applicando il regime sostitutivo. |
Detassazione delle mance (art. 14) |
Meno Irpef sulle mance ai lavoratori di strutture ricettive, bar, ristoranti, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da quest’ultimo riversate ai dipendenti. Tali somme, considerate redditi da lavoro dipendente, potranno essere tassate dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un’imposta fissa del 5% in luogo dell’Irpef ordinaria. Inoltre, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e non rientrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto. Sono previsti due “paletti”: le mance sono assoggettabili al regime agevolato nel limite del 25% del reddito percepito per le prestazioni di lavoro nell’anno; la misura, riservata al settore privato, è applicabile a chi, nell’anno precedente, ha avuto redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 50mila euro. |
Detassazione dei premi di produttività (art. 15) |
Dimezzato, per il 2023, il prelievo fiscale sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per queste voci, fino all’importo complessivo di 3mila euro lordi, la legge di stabilità 2016 aveva previsto, nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 80mila euro e salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, ora ridotta al 5%. |
Plastic tax e sugar tax (art. 16) |
Ancora un rinvio di un anno, al 1° gennaio 2024, per l’applicazione delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020 (e mai rese operative) con l’obiettivo di limitare il consumo delle bevande edulcorate (sugar tax) e degli imballaggi monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax). |
Iva sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile (art. 17) |
Ulteriormente ridotta al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, che la scorsa legge di bilancio aveva già abbassato dal 22 al 10% (quelli compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono tassati al 5% già dal 1° gennaio 2020).
La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dell’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia; pannolini; seggiolini da installare negli autoveicoli. |
Agevolazioni prima casa per under 36 (art. 18) |
Sono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le misure dettate dal “decreto Sostegni bis” per favorire l’acquisto dell’abitazione da parte di chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro. Sussistendo i requisiti e le condizioni per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”, gli atti di compravendita e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione stipulati dagli under 36 sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (se l’operazione è soggetta a Iva, spetta anche un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta pagata). Inoltre, è azzerata pure l’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa”. |
Prestazioni pensionistiche svizzere (art. 19) |
Sancita la tassazione sostitutiva agevolata, con aliquota del 5%, per le somme corrisposte da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (Avs) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), anche quando sono percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani (le norme vigenti, invece, riconoscono il trattamento fiscale di favore solo in caso di canalizzazione della riscossione in Italia). La regola decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge 153/2015 (30 settembre 2015), ma le somme già versate non sono rimborsabili. |
Redditi dominicali e agrari (art. 20) |
Ancora un anno di esclusione dall’Irpef e dalle relative addizionali regionale e comunale per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni dichiarati dagli agricoltori, più precisamente dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: la non concorrenza alla formazione della base imponibile, inizialmente introdotta per il triennio 2017-2019 e già prorogata fino al 2022, varrà anche per il 2023. Possono beneficiarne le sole persone fisiche, incluse le società semplici che attribuiscono redditi fondiari ai soci coltivatori diretti o Iap, non anche i soci di Snc o Sas agricole in quanto, pure quando è stata esercitata l’opzione per la tassazione su base catastale, il reddito loro attribuito conserva la natura di reddito d’impresa, mentre la norma agevolativa è rivolta ai redditi dominicali e agrari. |
Esenzione Imu (art. 21) |
Niente Imu sugli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici. A tal fine, la circostanza deve essere comunicata al Comune competente nei termini e con le modalità che saranno stabiliti da un decreto Mef entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Stesso adempimento nel momento in cui viene meno il diritto all’esenzione. |
Costi black list (art. 22) |
Abrogata dalla legge di stabilità 2016, è ripristinata la limitazione alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori (la lista Ue, dopo l’ultimo aggiornamento del 4 ottobre, comprende Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu). I “costi black list” sono nuovamente ammessi in deduzione entro il loro valore normale (articolo 9, Tuir), a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; in tale circostanza, i costi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, pena l’applicazione di una sanzione pari al 10% degli importi non evidenziati, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. Il Fisco, prima di emettere avviso di accertamento, dovrà inviare all’interessato una comunicazione per concedergli la possibilità di fornire, nei successivi 90 giorni, le prove degli elementi necessari per la deduzione. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione della norma ora introdotta, con conseguente legittima deduzione integrale dei costi black list, si può presentare istanza di interpello all’Agenzia delle entrate. La norma limitativa non riguarda le operazioni alle quali è applicabile la disciplina Cfc, ossia delle imprese estere controllate (articolo 167, Tuir). |
Utili da partecipate estere (art. 23) |
Introdotta la possibilità di affrancare, cioè di escludere dalla formazione del reddito del soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. L’opzione, esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, comporta l’assoggettamento di quei valori a un’imposta sostitutiva del 9% per i contribuenti Ires ovvero del 30% per i contribuenti Irpef, da versare in unica soluzione, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi per il periodo in corso al 31 dicembre 2022 (di norma, il 30 giugno 2023). Le aliquote sono ridotte di tre punti percentuali per gli utili percepiti dal controllante residente o localizzato in Italia entro la scadenza per il saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. L’opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (modello Redditi 2023) e potrà essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. Per le disposizioni di attuazione, è prevista l’emanazione di un decreto Mef, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. |
Plusvalenze realizzate da non residenti (art. 24) |
Nuova fattispecie reddituale per i contribuenti non residenti: si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti fiscalmente residenti all’estero, il cui valore deriva, per più della metà, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. |
Beni ai soci, trasformazione in società semplice, estromissione dall’impresa individuale (art. 25) |
Riproposte le norme che consentono, in maniera agevolata, la fuoriuscita di determinati beni dalla società, la trasformazione in società semplici delle società commerciali che gestiscono quegli stessi beni, l’estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale.
Per quanto riguarda l’assegnazione agevolata, la disciplina si rivolge alle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2023, attribuiscono o cedono ai soci beni immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (si tratta dei veicoli aziendali diversi da quelli utilizzati, ad esempio, da scuole guida, imprese di autonoleggio, ovvero di natanti e aeromobili, anch’essi privi del requisito della strumentalità). L’operazione è possibile a condizione che tutti i soci al 30 settembre 2022 risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, ovvero che vi vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento con data certa comunque anteriore al 1° ottobre 2022. Sulle plusvalenze dei beni assegnati (differenza tra il valore normale ovvero, su richiesta della società, il valore catastale e il costo fiscalmente riconosciuto) si applica un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti l’assegnazione; la sostitutiva è, invece, del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione. L’imposta va versata in due tranche: il 60% entro il 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023.
Sostanzialmente identiche le regole per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri) e che, entro il 30 settembre 2023, provvedono alla trasformazione in società semplici, fuoriuscendo in tal modo dal regime del reddito d’impresa.
Via libera, infine, all’estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto (anche in questo caso, per determinare la plusvalenza, si può assumere il valore catastale in luogo di quello normale). L’operazione riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2022 e va effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2023, esplicando effetti sin dal 1° gennaio 2023 (in pratica, l’immobile, per tutto l’anno, si considera nella sfera personale dell’imprenditore). L’imposta sostitutiva deve essere versata, per il 60%, entro il 30 novembre 2023 e, per il restante 40%, entro il 30 giugno 2024. |
Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 26) |
Ennesima opportunità per rideterminare il costo o il valore di acquisto di terreni, edificabili e agricoli, e di partecipazioni (titoli, quote o diritti), con contestuale ampliamento del perimetro oggettivo di applicazione: alla procedura agevolativa, che consente al momento della cessione di calcolare l’eventuale plusvalenza tenendo conto del valore affrancato e non dell’originario costo o valore di acquisto, sono ora ammesse anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, ossia quelle quotate. Possono beneficiarne le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia in riferimento ai beni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, entro il 30 giugno 2023, occorre far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ecc.) e pagare, su quel valore, un’imposta sostitutiva del 14%; il versamento può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, maggiorando la seconda e la terza di interessi nella misura del 3% annuo. Per le partecipazioni quotate, l’imposta va pagata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022, cioè “in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese” (articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir). |
Affrancamento quote Oicr e polizze vita (art. 27) |
Introdotta la possibilità di affrancare le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024), pagando in anticipo un’imposta sostitutiva del 14%, invece che l’ordinario 26% al momento della realizzazione dei relativi redditi, sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione ovvero, per le polizze, sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. Per le quote Oicr, la scelta va comunicata entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto; questi, ricevuta la provvista dal contribuente, dovrà versare l’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023. Stessa scadenza per le polizze vita: vi provvederà, su richiesta del contraente e dietro fornitura della necessaria provvista, l’impresa di assicurazione. I contratti in relazione ai quali si opta per l’affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025. |
Contributo di solidarietà per il caro energia (art. 28) |
Modificate, per il 2023, le regole del contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese dell’energia, introdotto per fronteggiare l’emergenza dei costi. Il prelievo è pari al 50% del reddito Ires 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei precedenti quattro periodi d’imposta (dal 2018 al 2021), entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021. Al pagamento sono tenute le imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi (sono esclusi coloro che organizzano e gestiscono piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole e microimprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice Ateco 473000). Il versamento dovrà essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (quindi, per i contribuenti “solari”, entro il 30 giugno 2023) ovvero, per chi approva il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare potranno provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2023. Il contributo non è deducibile né dalle imposte sui redditi né dall’Irap. |
Tabacchi e prodotti da fumo (art. 29) |
Fissato un nuovo calendario di aumenti, dal 2023 al 2025, per le accise sui tabacchi lavorati, con conseguente incremento, dal prossimo anno, del prezzo delle sigarette “tradizionali”. Inoltre, viene graduato l’aumento dell’accisa già previsto per l’anno 2023 e successivi per i tabacchi da inalazione senza combustione e ridotta l’imposta di consumo che grava sulle sigarette elettroniche. |
Concessioni giochi (art. 30) |
Nelle more della riorganizzazione del settore, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, “a titolo oneroso”, le concessioni per la raccolta online dei giochi pubblici in scadenza a fine 2022. Il corrispettivo una tantum per mantenere la concessione, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, andrà versato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 15 gennaio 2023 e il 1° giugno 2023. |
Cripto-attività (artt. 31-35) |
Dettato un pacchetto di norme ad hoc per disciplinare la materia delle cripto-attività, fino a oggi oggetto solo di alcuni chiarimenti dell’amministrazione finanziaria sotto forma di risposta a interpello. Le disposizioni contenute nella legge di bilancio definiscono, tra l’altro, le regole per tassare le operazioni connesse a tale particolare tipologia di investimento, per rideterminarne il valore, per regolarizzare le precedenti omissioni. Questi, in estrema sintesi, gli aspetti salienti:
– le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto, però, se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente almeno i 2mila euro
– la detenzione di cripto-attività, a prescindere dal loro ammontare, comporta gli obblighi di monitoraggio attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi
– i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’imputazione al conto economico
– per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 è possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto, calcolando sul valore a quella data un’imposta sostitutiva del 14%, da versare entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo, aggiungendo sulla seconda e sulla terza gli interessi del 3% annuo
– è possibile regolarizzare l’omessa indicazione in dichiarazione delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello predisposto dall’Agenzia delle entrate. Per l’emersione andranno versati, nel primo caso, una sanzione dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate e, nel secondo caso, un’imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, più un ulteriore 0,5% per ciascun anno, a titolo di sanzioni e interessi
– sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l’imposta di bollo nella misura del 2 per mille annui del loro valore, anche nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Per quelle detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, invece dell’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore nella stessa misura del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi; l’imposta si applica a tutti i residenti in Italia, non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio. |
Attività “apri e chiudi” (art. 36) |
Stretta nei confronti delle ditte “apri e chiudi”, quelle cioè che, esercitata l’attività per poco tempo, non versano imposte e contributi, scomparendo prima che il Fisco riesca a intercettarle. Per contrastare tali pratiche evasive, in aggiunta alle norme di contrasto già vigenti, si prevede che l’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invita il contribuente a esibire idonea documentazione (fondamentalmente, le scritture contabili, quando prescritte) per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati: in caso di mancata risposta all’invito o se i riscontri danno esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Per riaprirla, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo oppure come rappresentante legale di società, associazione o ente costituito dopo il provvedimento di chiusura, l’interessato dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale e per un importo non inferiore a 50mila euro ovvero, se superiore, per l’importo ancora dovuto in dipendenza delle violazioni fiscali commesse prima della chiusura d’ufficio. Per il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione, scatta anche l’irrogazione contestuale di una sanzione di 3mila euro, della quale risponde in solido, nei casi di dolo, colpa grave o concorso, l’intermediario che per suo conto ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività. L’Agenzia delle entrate dovrà definire modalità e termini di attuazione della norma. |
Vendite tramite piattaforme digitali (art. 37) |
Novità per il commercio elettronico ovvero per le vendite online tramite l’uso di un’interfaccia, tipo mercato virtuale, piattaforma, portale o altro mezzo analogo. I soggetti passivi Iva che favoriscono tali transazioni (gestori di marketplace) dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva. Un decreto Mef dovrà individuare i beni cui si applica la disposizione. |
Tregua fiscale: avvisi bonari (art. 38) |
Possono essere definite in maniera agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e richieste tramite comunicazioni, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o che sono recapitate successivamente a tale data: a tal fine, è richiesto il versamento, frazionabile fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni ridotte al 3%. Allo stesso modo sono definibili le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma: va versato il debito residuo a titolo di imposte, contributi, interessi e somme aggiuntive, con sanzioni del 3%. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione. |
Tregua fiscale: irregolarità formali (art. 39) |
Sono regolarizzabili, se non già contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma, gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022. A tal fine, occorre versare, per ciascun periodo d’imposta interessato da violazioni, la somma di 200 euro, suddivisa in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Per perfezionare la procedura, vanno anche rimosse le irregolarità o le omissioni commesse. La definizione non è attivabile per far emergere attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero né per regolarizzare atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in materia di voluntary disclosure. |
Tregua fiscale: ravvedimento speciale (art. 40) |
Introdotta una sorta di ravvedimento speciale per sanare, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni, non definibili con una delle due precedenti modalità (articoli 38 e 39), riguardanti le dichiarazioni fino all’anno 2021 (è comunque esclusa la possibilità di far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero). Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, oltre a rimuovere le irregolarità od omissioni, occorre pagare l’imposta, gli interessi e un diciottesimo della sanzione minima; le somme dovute possono essere frazionate in otto rate trimestrali di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo 2023 e le altre maggiorate degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive entro il termine di quella seguente fa perdere il beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria del 30% sull’imposta residua e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. La procedura non è consentita se, alla data del versamento (totale o prima rata), le violazioni sono già state contestate dal Fisco. |
Tregua fiscale: procedimenti di accertamento (art. 41) |
Sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e pagamento dilazionato fino a cinque anni, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima: sono le condizioni riconosciute a chi decide di avvalersi della definizione agevolata per gli atti del procedimento di accertamento. Vi rientrano: gli accertamenti con adesione relativi a Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e quelli notificati dopo, entro il 31 marzo 2023, nonché relativi agli inviti al contraddittorio; l’acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della norma e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, comunque fino al 31 marzo 2023. Non sono definibili gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. |
Tregua fiscale: controversie tributarie (art. 42-44) |
Riproposta la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, qualunque sia lo stato e grado del giudizio, in particolare quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Il costo per chiudere la controversia, commisurato al valore della stessa, varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: per i ricorsi pendenti in primo grado, 90%; in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della norma, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, con Fisco soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, 5%. Gli importi dovuti vanno pagati entro il 30 giugno 2023; se superano mille euro, si può dilazionare in un massimo di 20 rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali. Stesso termine (30 giugno 2023) per la presentazione dell’istanza di definizione.
In alternativa, le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado possono essere definite con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, beneficiando di sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, vanno versate le somme dovute ovvero, in caso di dilazione (fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali), la prima rata. In caso di omesso pagamento delle somme dovute o di una delle rate, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e sono iscritte a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, aumentata della metà.
Invece, l’alternativa per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione è, sempre entro il 30 giugno 2023, la rinuncia al ricorso principale o incidentale per intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese in giudizio. Questa si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il pagamento integrale, nei successivi venti giorni, delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie dell’Ue, l’Iva all’importazione, le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato. |
Tregua fiscale: omessi pagamenti da istituti deflattivi (art. 45) |
Un’altra possibile regolarizzazione riguarda gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, dovute in caso di conciliazione giudiziale scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. La procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua. |
Tregua fiscale: stralcio ruoli fino a mille euro (art. 46) |
Previsto l’annullamento, al 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della disposizione, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (non rilevano, pertanto, interessi di mora, aggio e spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, inclusi quelli derivanti dalla “rottamazione ter” e dal “saldo e stralcio”. Dall’entrata in vigore della legge di bilancio (quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2023), la riscossione delle somme rientranti nell’ambito di applicazione della norma resta sospesa fino alla data del loro annullamento. Non beneficiano della cancellazione automatica i carichi riguardanti le risorse proprie dell’Ue, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, le pronunce di condanna della Corte dei conti, i provvedimenti e le sentenze penali di condanna. |
Tregua fiscale: rottamazione ruoli (art. 47) |
Definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per procedure esecutive e notifica della cartella; non vanno corrisposti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive per i debiti previdenziali (“sanzioni civili”), l’aggio. Se si sceglie di pagare a rate, la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% del totale dovuto per la definizione, vanno versate rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti, tutte di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; andranno aggiunti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Chi è interessato alla definizione dovrà presentare, entro il 30 aprile 2023 (termine, che cadendo di domenica, slitta al 2 maggio, considerata anche la festività del 1° maggio), apposita dichiarazione (con indicazione del numero di rate nel quale intende suddividere il pagamento) seguendo le modalità che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma, saranno rese note dall’agente della riscossione. Questi, entro il 30 giugno, comunicherà a chi ha presentato la dichiarazione l’importo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; in tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Per le violazioni del codice della strada, i benefici riguardano solo gli interessi e l’aggio. È possibile fruire della definizione agevolata anche per i debiti risalenti a precedenti rottamazioni o alla procedura del “saldo e stralcio” prevista dalla legge di bilancio 2019, in relazione alle quali è intervenuta decadenza. Non sono definibili i carichi riguardanti: le risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione; il recupero di aiuti di Stato; i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. |
Stabile organizzazione (art. 49) |
Modificata la nozione di stabile organizzazione (articolo 162, Tuir) allo scopo di rendere certa, in presenza di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento quando, nel nostro Paese, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti (“asset manager”), tramite soggetti che svolgono attività di “investment managing”. |
Tassazione sulle assicurazioni (art. 51) |
Incrementata la tassazione sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, ossia l’anticipazione, effettuata dalle imprese assicurative, del prelievo sui rendimenti delle polizze, che, a fine contratto, ricade sugli assicurati. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, vale a dire dal 2023 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, andrà applicata l’aliquota dello 0,50%, non più dello 0,45%. |
Riduzione cuneo fiscale (art. 52) |
In favore dei lavoratori dipendenti con redditi bassi, è confermato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, già in vigore dallo scorso mese di luglio. L’agevolazione è incrementata di un ulteriore punto percentuale, arrivando pertanto complessivamente al 3%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.538 euro, pari a 20mila euro annui. |
Assegno unico universale (art. 65) |
Apportate alcune modifiche migliorative alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico: dal 1° gennaio 2023, gli importi vigenti sono incrementati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno nonché per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni appartenente a nuclei con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro; sono messe a regime le disposizioni particolari per i figli con disabilità, che la norma originaria limitava all’anno 2022. |
Mezzi di pagamento (art. 69) |
· Dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, dagli attuali 2mila euro sale a 5mila euro, anziché scendere a mille euro, come invece previsto dalle disposizioni ora in vigore
· Se l’operazione non supera i 60 euro, non scatta alcuna sanzione nei confronti di negozianti, artigiani e professionisti che rifiutano i pagamenti digitali con carta di debito, di credito o prepagata. Viene modificata in tal senso la norma che, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta o Pos di qualsiasi importo da parte di esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali), ha introdotto, dallo scorso 30 giugno, una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione. |
Bonus quotazione Pmi (art. 73) |
Mantenuto in vita anche per il prossimo anno il credito d’imposta del 50%, introdotto dalla legge di bilancio 2018, per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Ue o dello Spazio economico europeo; l’incentivo spetta soltanto se la procedura va a buon fine. L’importo massimo del bonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 è innalzato da 200mila a 500mila euro. Per ottenerlo, occorre presentare apposita domanda al ministero delle Imprese e del made in Italy tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare tramite i servizi telematici delle Entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. |
Bonus alimentare (art. 78) |
Istituito un fondo, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità a favore di chi ha un Isee non superiore a 15mila euro. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, dovrà stabilire: criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, ammontare del beneficio, modalità e limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, modalità e condizioni di accreditamento dei negozi che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità. |
Multe stradali (art. 83) |
Stop agli aumenti delle multe stradali: considerata l’eccezionalità della situazione economica, è sospeso per il biennio 2023-2024 l’“ordinario” aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, che si basa sulla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come accertata dall’Istat. |
Misure a sostegno dello sport (art. 107) |
· Esteso al 2023 il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
· Stanziati 35 milioni di euro per il credito d’imposta del 50% sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile. Il bonus spetta, nel limite di 10mila euro, per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023.
· Messi a disposizione, per l’anno 2023, 25 milioni di euro destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine. |
Bonus materiali riciclati (art. 124) |
Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui), a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, è utilizzabile – solo in compensazione – a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui si effettuano gli acquisti dei prodotti agevolabili (il relativo F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate). Le modalità attuative saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. |
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